(potete anche aprire o scaricare il file presentazione di PowerPoint con una sintesi illustrata del contenuto della legge)
Nel dettaglio la legge riconosce all’articolo 1 «i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito» e ammette il ricorso a questo tipo di intervento solo «qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità».
INTERVENTI CONTRO LA STERILITA’ E L’INFERTILITA’- L’articolo 2 della legge prevede che: «Il ministro della Salute può promuovere ricerche sulle cause patologiche, ambientali e sociali dei fenomeni di sterilità e infertilità e favorire interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l’incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresì promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e dell’infertilità». Per questo tipo di iniziative la legge prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro a decorrere dal 2003.
ACCESSO ALLE TECNICHE - Secondo la legge «il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione e comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico. Le tecniche sono applicate secondo i principi della gradualità, ispirandosi al principio della minore invasività e attraverso il consenso informato. E’ vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo». (nota: le tecniche “eterologhe”, vietate, sono quelle in cui siano utilizzati ovuli o seme di donatori esterni alla coppia; sono ammesse quelle “omologhe”, in cui il materiale genetico è della coppia)
REQUISITI SOGGETTIVI - «Possono accedere alle tecniche coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi». A questo articolo della legge è allegato un ordine del giorno che impegna il governo ad accertare la stabilità della convivenza.
CONSENSO INFORMATO - «Il medico informa in maniera dettagliata i soggetti interessati sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e per il nascituro». Tra le informazioni che il medico è tenuto a dare al fine «di garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa» anche le notizie riguardanti «i costi economici dell’intera procedura». La volontà deve essere espressa per iscritto anche dal medico responsabile della struttura entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il punto più contestato di questo articolo riguarda la procedura definita «dell’impianto forzoso» in quanto la legge prevede che «tra la manifestazione della volontà e l’applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati fino al momento della fecondazione dell’ovulo». Questo per evitare finti “ripensamenti” che mascherino l’iniziale volontà di produrre embrioni non per avere figli, bensì per altri scopi (esperimenti, commercializzazione). Proprio a causa delle critiche sollevate a questo articolo è stato allegato un ordine del giorno che «impegna il governo, quando dovrà emanare le linee guida di questa norma, ad esplicitare che in caso di revoca della volontà di portare avanti la procedura di fecondazione artificiale non vi è obbligo coercitivo dell’impianto dell’ovulo fecondato».
LINEE GUIDA - Il Ministro della Salute definisce «le linee guida con decreto da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge contenenti l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Le linee guida sono aggiornate ogni tre anni e sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate».
TUTELA DEL NASCITURO - I nati a seguito dell’applicazione di queste tecniche «hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia». La legge prevede inoltre che «il coniuge o il convivente non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità»; mentre la madre del nato a seguito di applicazione di queste tecniche «non può dichiarare la volontà di non essere nominata». In caso di applicazione di tecniche eterologhe in violazione del divieto contenuto in questa stessa legge «il donatore non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi».
STRUTTURE AUTORIZZATE - Strutture pubbliche e private che applicano le tecniche di procreazione medicalmente assistita devono essere autorizzate dalle regioni e iscritte in un apposito registro.
DIVIETI E SANZIONI - Questo capitolo del provvedimento vieta l’utilizzazione di gameti esterni alla coppia richiedente, pena una sanzione amministrativa da 300 mila a 600 mila euro. Una multa da 200 mila a 400 mila euro è invece prevista per chiunque applichi le tecniche di fecondazione artificiale a coppie composte da soggetti dello stesso sesso, minorenni, o non conviventi, per l’utilizzo di strutture non autorizzate invece la sanzione va da 100 mila a 300 mila euro. La sospensione da uno a tre anni dall’esercizio della professione sanitaria è previsto invece per chi sia condannato per uno di questi illeciti. In questo articolo è inoltre contenuto il divieto di clonazione umana laddove si prevede che «chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600 mila a un milione di euro. Il medico - si legge ancora nel testo della legge - è punito con l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione».
MISURE DI TUTELA DELL’EMBRIONE - La legge vieta «qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano, la ricerca clinica è consentita a condizione che si perseguano finalità terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e dello stato dell’embrione stesso». La legge vieta invece: «La produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione; ogni forma di selezione a scopo eugenetico (cioè di scelta dei “migliori”) degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell’embrione e del gamete; sono vietati anche interventi di clonazione umana mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell’embrione; la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere». La violazione di questi divieti è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50 mila a 150 mila euro e la sospensione dall’esercizio della professione da uno a tre anni.
LIMITI ALL’APPLICAZIONE DELLE TECNICHE SUGLI EMBRIONI - La legge vieta poi la crioconservazione e la soppressione di embrioni. Le tecniche non devono perciò creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto e comunque non superiore a tre. Impianto contemporaneo, per evitare che venga effettuata una selezione eugenetica degli embrioni; impianto di massimo tre embrioni, per evitare che l’impianto di un numero maggiore porti a pericoli per la salute della donna e alla necessità di aborti selettivi degli embrioni eccedenti, cosiddetta “riduzione embrionaria” (la Corte Costituzionale, con la sentenza n.151/2009 del 1-4-2009, ha dichiarato tale norma parzialmente incostituzionale, nella parte in cui impone un unico e contemporaneo impianto di massimo tre embrioni. La Corte conserva il principio della fecondazione del numero di embrioni "strettamente necessario"; ma in concreto, cancellando l'obbligo di un unico impianto, non spiega con quale criterio selezionare quali embrioni impiantare e quali no, per evitare il pericolo della selezione eugenetica...).
«Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna è consentita la crioconservazione degli embrioni fino alla data di trasferimento, da realizzare non appena possibile» (la Corte Costituzionale, con la sentenza citata, ha altresì dichiarato tale norma parzialmente incostituzionale, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare "non appena possibile", debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna).
E’ vietata inoltre la riduzione embrionaria di gravidanze plurime. Per la violazione di questi divieti è prevista la reclusione fino a tre anni e la multa da 50 mila a 150 mila euro e la sospensione fino ad un anno dall’esercizio della professione. E’ consentita invece la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE - L’Istituto superiore di sanità svolgerà una relazione annuale per il ministro della Salute sulla base della quale il ministro presenterà relazione al Parlamento. E’ prevista infine la obiezione di coscienza per il personale sanitario ed esercente delle strutture autorizzate. Per quanto riguarda gli embrioni prodotti prima dell’entrata in vigore di questa legge è stabilito che le strutture sanitarie trasmettono al ministero un elenco contenente il numero degli embrioni prodotti e l’indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge il Ministro della salute definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione di questi embrioni.